Art. 11

In vigore dal 25 ott 1995
1. Gli Stati membri si assicurano che l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti in virtù della normativa comunitaria e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti comunitari. 2. In caso di sospetto di inosservanza dei requisiti, l'autorità competente procede agli opportuni controlli e, nel caso che il sospetto sia fondato, prende le misure adeguate. Sezione 2 Controllo a destinazione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:53:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo