Art. 10

In vigore dal 25 ott 1995
Gli Stati membri si assicurano tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti in un altro Stato membro siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione nel proprio territorio. Sezione 1 Controllo all'origine
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Art. 10 Direttiva (UE) 1995/53 — Testo vigente | Portale Normativo