Art. 10
In vigore dal 25 ott 1995
Gli Stati membri si assicurano tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti in un altro Stato membro siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione nel proprio territorio.
Sezione 1
Controllo all'origine
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:53:oj#art-10