Art. 5

In vigore dal 25 ott 1995
In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri prendono tutte le misure utili, affinché, al momento dell'introduzione di un prodotto nel territorio doganale della Comunità, le autorità competenti effettuino un controllo documentale su ciascuna partita e un controllo d'identità per campione per accertarne: - la natura, - l'origine, - la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1995/53 — Testo vigente | Portale Normativo