Art. 4

1. I controlli sono effettuati:

In vigore dal 25 ott 1995
a) con regolarità, b) in caso di sospetto di non conformità, c) commisuratamente all'obiettivo perseguito e, in particolare, ai rischi e all'esperienza acquisita. 2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti. L'autorità competente designa la fase o le fase più idonee ai fini della ricerca prevista. 3. Di norma, i controlli sono effettuati senza preavviso. 4. I controlli riguardano anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali. CAPO II IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI
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1. I controlli sono effettuati: (Art. 4 Direttiva (UE) 1995/53) — Testo vigente | Portale Normativo