Art. 9
In vigore dal 25 ott 1995
1. Se i prodotti non sono immessi in libera pratica nel territorio dello Stato membro che procede ai controlli di cui all' e, se del caso, ad un controllo fisico, detto Stato membro fornisce all'interessato un documento che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati. I documenti commerciali recano un riferimento a tale documento.
Tuttavia tale disposizione lascia impregiudicata la possibilità per lo Stato membro di destinazione di procedere a controlli per campione dei prodotti.
2. Un modello di documento ed eventualmente le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottati anteriormente al 30 aprile 1998 secondo la procedura di cui all'.
CAPO III
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ
Storico versioni
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