Art. 12

In vigore dal 25 ott 1995
1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni dell', paragrafo 1, della lettera a), mediante controlli per campione e di natura non discriminatoria. 2. Tuttavia, quolora l'autorità competente dello Stato membro di transito o dello Stato membro di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione ugualmente essere effettuati altri controlli durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1995/53 — Testo vigente | Portale Normativo