Art. 17

In vigore dal 25 ott 1995
1. Gli Stati membri si adoperano affinché i controlli siano effettuati in modo tale che i ritardi nella spedizione dei prodotti risultino limitati e che non comportino ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei medesimi. 2. Gli Stati membri prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale.
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Art. 17 Direttiva (UE) 1995/53 — Testo vigente | Portale Normativo