Art. 15

In vigore dal 25 ott 1995
1. Su richiesta dello Stato membro di destinazione o di propria iniziativa, la Commissione, tenuto conto della natura delle infrazioni constatate, può - inviare suoi rappresentanti in loco, in collaborazione con lo Stato membro interessato; - chiedere allo Stato membro di spedizione di intensificare i controlli sulla produzione dello stabilimento interessato. 2. La Commissione informa gli Stati membri interessati delle sue conclusioni. In attesa delle conclusioni della Commissione, le Stato membro di spedizione, su richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforza sui prodotti provenienti dallo stabilimento in causa. Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sui prodotti provenienti dallo stesso stabilimento. 3. La Commissione può procedere, in senso al comitato di cui all', ad un esame della situazione. Essa può adottare, secondo la procedura di cui allo stesso , le decisioni necessarie, comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti. Sezione 4 Controllo sui luoghi di produzione agricola
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Art. 15 Direttiva (UE) 1995/53 — Testo vigente | Portale Normativo