Art. 18

In vigore dal 25 ott 1995
1. Nel caso in cui campioni del prodotto siano prelevati a fini d'analisi, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie al fine di: - garantire agli interessati la possibilità di ricorrere ad una controperizia; - garantire che siano conservati i campioni di riferimento sigillati ufficialmente. 2. Gli Stati membri compilano un elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi e provvedono affinché tali laboratori siano designati in funzione delle loro qualifiche. 3. Gli Stati membri garantiscono che il prelievo di campioni e le analisi siano effettuati conformemente alla normativa comunitaria. Tuttavia, in mancanza di modi e metodi comunitari, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per accertarsi che i controlli: - siano effettuati secondo norme riconosciute da organismi internazionali oppure, - in mancanza delle suddette norme, siano effettuati applicando norme nazionali scientificamente riconosciute e conformi ai principi generali del trattato. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate per quanto necessario secondo la procedura prevista dall'.
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Art. 18 Direttiva (UE) 1995/53 — Testo vigente | Portale Normativo