Art. 21

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

In vigore dal 25 ott 1995
- l'elenco delle autorità competenti con relativa giurisdizione territoriale e funzionale, - l'elenco dei laboratori di cui all', paragrafo 2, - se del caso, l'elenco dei punti di entrata di cui all'. Tali informazioni, nonché le successive modifiche, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:53:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva: (Art. 21 Direttiva (UE) 1995/53) — Testo vigente | Portale Normativo