Art. 9

In vigore dal 19 giu 1995
1. I diritti sono corrisposti direttamente al gestore/ai gestori dell'infrastruttura. 2. Gli Stati membri possono esigere che il gestore dell'infrastruttura fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di garantire che i diritti siano riscossi in modo non discriminatorio. 3. Il gestore dell'infrastruttura comunica tempestivamente alle imprese ferroviarie che utilizzano la sua infrastruttura per effettuare i servizi di cui all' della direttiva 91/440/CEE ogni modifica rilevante della qualità o della capacità dell'infrastruttura in questione. SEZIONE IV Disposizioni generali
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