Art. 7

In vigore dal 19 giu 1995
Diritti per servizi di natura equivalente nel medesimo mercato sono riscossi senza alcuna discriminazione. Dopo aver consultato il gestore dell'infrastruttura, gli Stati membri stabiliscono le modalità di determinazione di tali diritti che devono offrire al gestore dell'infrastruttura la possibilità di commercializzare in modo efficace le capacità di infrastruttura di cui dispone.
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