Art. 8

In vigore dal 19 giu 1995
1. I diritti dovuti al gestore dell'infrastruttura sono fissati segnatamente secondo la natura del servizio, il tempo del servizio, la situazione di mercato nonché il tipo e l'usura dell'infrastruttura. 2. Per quanto concerne le procedure per il pagamento dei diritti, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di stipulare un accordo globale con il gestore dell'infrastruttura per quanto attiene ai servizi pubblici, in conformità al regolamento (CEE) n. 1191/69.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1995/19 — Testo vigente | Portale Normativo