Art. 12

In vigore dal 19 giu 1995
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le richieste di accesso alle infrastrutture siano accompagnate dal deposito di una cauzione ovvero che sia costituita una garanzia analoga. Se un richiedente non utilizza una linea attribuitagli, dalla cauzione può essere trattenuto un importo equivalente ai costi sostenuti per l'esame della richiesta e al lucro cessante per il mancato utilizzo della capacità di infrastruttura in questione. Negli altri casi la cauzione è integralmente rimborsata. SEZIONE V Disposizioni finali
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:19:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Direttiva (UE) 1995/19 — Testo vigente | Portale Normativo