Art. 16

In vigore dal 19 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente B. PONS (1) GU n. C 24 del 28. 1. 1994, pag. 2 e GU n. C 225 del 13. 8. 1994, pag. 11. (2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 56). (3) Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 21 novembre 1994 (GU n. C 354 del 13. 12. 1994, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 1995 (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 31). (4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25. (5) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 1).
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Art. 16 Direttiva (UE) 1995/19 — Testo vigente | Portale Normativo