Art. 14

In vigore dal 19 giu 1995
1. La Commissione presenta al Consiglio, un anno dopo la messa in applicazione della presente direttiva, una relazione sull'applicazione stessa corredata, se del caso, da proposte in merito al prosieguo dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie, segnatamente riguardo alla possibilità di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla data di entrata della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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Art. 14 Direttiva (UE) 1995/19 — Testo vigente | Portale Normativo