Art. 10

In vigore dal 19 giu 1995
1. Gli Stati membri definiscono le procedure per la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria di cui all', paragrafo 3. Tali procedure sono rese pubbliche dallo Stato membro in questione e la Commissione ne è informata. 2. La richiesta di capacità di infrastruttura è presentata all'organo preposto alla ripartizione dello Stato membro sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio in questione. 3. L'organo preposto alla ripartizione cui la richiesta è stata presentata ne informa immediatamente gli altri organi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione senza indugio e comunque non oltre un mese dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie; ciascun organo preposto alla ripartizione può respingere una richiesta. Tali organi informano immediatamente l'organo preposto alla ripartizione delle capacità cui è stata presentata la richiesta. L'organo preposto alla ripartizione cui è stata presentata una richiesta, di concerto con gli altri organi corrispondenti interessati, decide sulla richiesta senza indugio e comunque non oltre due mesi dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie. Un richiesta respinta per ragioni di insufficienti capacità è riesaminata in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati ove il richiedente lo desideri. Le date per tali adeguamenti e le altre disposizioni amministrative sono a disposizione delle parti interessate. La decisione è comunicata all'impresa richiedente. Il rigetto deve essere motivato. 4. Un'impresa richiedente può contattare direttamente gli altri organi preposti alla ripartizione interessati purché l'organo preposto alla ripartizione cui è stata presentata la richiesta ne venga informato. 5. Le imprese ferroviarie cui è stata attribuita una capacità di infrastruttura stipulano i necessari accordi amministrativi, tecnici e finanziari con i gestori dell'infrastruttura.
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Art. 10 Direttiva (UE) 1995/19 — Testo vigente | Portale Normativo