Art. 9
In vigore dal 19 giu 1995
1. I diritti sono corrisposti direttamente al gestore/ai gestori dell'infrastruttura.
2. Gli Stati membri possono esigere che il gestore dell'infrastruttura fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di garantire che i diritti siano riscossi in modo non discriminatorio.
3. Il gestore dell'infrastruttura comunica tempestivamente alle imprese ferroviarie che utilizzano la sua infrastruttura per effettuare i servizi di cui all' della direttiva 91/440/CEE ogni modifica rilevante della qualità o della capacità dell'infrastruttura in questione.
SEZIONE IV
Disposizioni generali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:19:oj#art-9