Art. 7

In vigore dal 19 giu 1995
1. Ricorrono i requisiti in materia di capacità finanziaria allorché l'impresa ferroviaria richiedente la licenza può provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo di dodici mesi. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni richiesta di licenza è corredata quantomeno delle informazioni di cui all'allegato, parte I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:18:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Direttiva (UE) 1995/18 — Testo vigente | Portale Normativo