Art. 4

In vigore dal 19 giu 1995
1. Un'impresa ferroviaria ha diritto di richiedere il rilascio di una licenza nello Stato membro in cui è stabilita. 2. Gli Stati membri non rilasciano né prorogano la validità delle licenze nei casi in cui non ricorrano i requisiti fissati nella presente direttiva. 3. Un'impresa ferroviaria per la quale ricorrono i requisiti fissati nella presente direttiva ha diritto di ottenere il rilascio della licenza. 4. Nessuna impresa ferroviaria è autorizzata a prestare i servizi di trasporto ferroviario rientranti nel campo d'applicazione della presente direttiva se non le è stata rilasciata la licenza conforme al tipo di servizi da prestare. Tuttavia detta licenza non dà diritto di per sé stessa all'accesso all'infrastruttura ferroviaria.
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