Art. 1

In vigore dal 19 giu 1995
1. La presente direttiva riguarda i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica ad opera di uno Stato membro delle licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità, qualora effettuino i servizi di cui all' della direttiva 91/440/CEE alle condizioni previste da tale articolo. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali la cui attività è limitata alla fornitura di servizi di navetta per il trasporto di veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva. 3. La validità della licenza si estende all'insieme del territorio comunitario.
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Art. 1 Direttiva (UE) 1995/18 — Testo vigente | Portale Normativo