Art. 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
In vigore dal 19 giu 1995
a) « impresa ferroviaria », qualsiasi impresa di diritto privato o pubblico la cui attività principale è la fornitura di prestazioni di trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;
b) « licenza », un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a un'impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria; tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto;
c) « autorità preposta al rilascio della licenza », l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario.
d) - « servizi urbani ed extraurbani », i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;
- « servizi regionali », i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una regione.
Storico versioni
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