Art. 3

In vigore dal 19 giu 1995
Ogni Stato membro designa l'organismo preposto al rilascio delle licenze in campo ferroviario e responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. SEZIONE II Condizioni per il rilascio della licenza
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Art. 3 Direttiva (UE) 1995/18 — Testo vigente | Portale Normativo