Art. 8

1. Ricorrono i requisiti in materia di competenza professionale allorché:

In vigore dal 19 giu 1995
a) l'impresa ferroviaria che richiede la licenza dispone o disporrà di un'organizzazione gestionale e possiede le conoscenze e/o l'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo e una supervisione sicuri ed efficaci sulle operazioni del tipo specificato nella licenza; b) il personale responsabile della sicurezza, in particolare i macchinisti, è pienamente qualificato nel proprio campo di attività; c) il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione sono tali da garantire un alto livello di sicurezza per le operazioni da effettuare. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni richiesta di licenza è corredata quantomeno delle informazioni di cui all'allegato, parte II. 3. Il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
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