Art. 9
In vigore dal 19 giu 1995
Un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi.
SEZIONE III
Validità della licenza
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:18:oj#art-9