Art. 13

In vigore dal 19 giu 1995
Le imprese ferroviarie devono rispettare gli accordi relativi ai trasporti ferroviari internazionali in vigore negli Stati membri in cui operano. SEZIONE IV Disposizione transitoria
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Art. 13 Direttiva (UE) 1995/18 — Testo vigente | Portale Normativo