Art. 16
In vigore dal 19 giu 1995
1. La Commissione presenta al Consiglio, due anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva una relazione sull'applicazione stessa corredata, se del caso, da proposte in ordine al prosieguo dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni
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