Art. 15

In vigore dal 19 giu 1995
1. Le procedure per il rilascio di una licenza sono rese pubbliche dallo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione. 2. L'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulla richiesta di rilascio senza indugio tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio disponibili e comunque entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato. Essa comunica la decisione all'impresa ferroviaria richiedente. Ogni decisione di rigetto di una richiesta deve essere motivata. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate dalla autorità preposta al rilascio delle licenze siano oggetto di ricorso giurisdizionale.
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Art. 15 Direttiva (UE) 1995/18 — Testo vigente | Portale Normativo