Art. 18
In vigore dal 19 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. PONS
(1) GU n. C 24 del 28. 1. 1994, pag. 2 e GU n. C 225 del 13. 8. 1994, pag. 9.
(2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 56).
(3) Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 21 novembre 1994 (GU n. C 354 del 13. 12. 1994, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 1995 (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 30).
(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.
ALLEGATO
I. Informazioni di cui all', paragrafo 2
1. L'esame d'idoneità finanziaria si effettua in base ai conti annuali dell'impresa e, per le imprese che chiedono una licenza e non sono in grado di presentare tali conti, in base al bilancio annuale. Ai fini del suddetto esame devono essere fornite informazioni particolareggiate, segnatamente sui seguenti elementi:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente e prestiti;
b) fondi e elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa.
2. Il richiedente non possiede, in particolare, l'idoneità finanziaria richiesta qualora siano dovuti per l'attività dell'impresa notevoli arretrati di imposte o contributi sociali.
3. L'autorità può esigere, in particolare, la presentazione di una relazione di valutazione e di documenti appropriati emessi da una banca, una cassa di risparmio pubblica, un revisore dei conti o un esperto contabile giurato. Tali documenti devono comprendere informazioni relative agli elementi di cui al punto 1.
II. Informazioni di cui all', paragrafo 2
1. Informazione sulla natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile, segnatamente per quanto riguarda le norme di sicurezza.
2. Informazioni sulle qualifiche del personale responsabile della sicurezza e sulle modalità di formazione del personale.
Storico versioni
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