Art. 7

Art. 7

In vigore dal 19 giu 1995
1. Ricorrono i requisiti in materia di capacità finanziaria allorché l'impresa ferroviaria richiedente la licenza può provare che potrà far fronte ai suoi obblighi effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo di dodici mesi. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ogni richiesta di licenza è corredata quantomeno delle informazioni di cui all'allegato, parte I.
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