Art. 3

In vigore dal 3 mag 1989
Oltre a quanto richiesto all' della direttiva 65/65/CEE, una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato di un generatore deve includere anche le informazioni e i documenti seguenti: - una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione di quei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del nucleide discendente; - le caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluito o del sublimato.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1989/343 — Testo vigente | Portale Normativo