Art. 7
In vigore dal 3 mag 1989
Le modifiche da apportare ai requisiti in materia di sperimentazione dei medicinali figuranti nell'allegato della direttiva 75/318/CEE, per tenere conto dell'estensione del campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE ai radiofarmaci, sono adottate in conformità alla procedura di cui all'articolo 2 quater della direttiva 75/318/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:343:oj#art-7