Art. 7

In vigore dal 3 mag 1989
Le modifiche da apportare ai requisiti in materia di sperimentazione dei medicinali figuranti nell'allegato della direttiva 75/318/CEE, per tenere conto dell'estensione del campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE ai radiofarmaci, sono adottate in conformità alla procedura di cui all'articolo 2 quater della direttiva 75/318/CEE.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1989/343 — Testo vigente | Portale Normativo