Art. 2

In vigore dal 3 mag 1989
L'autorizzazione menzionata all' della direttiva 65/65/CEE è richiesta per i generatori, i kit, i radiofarmaci precursori, nonché per i radiofarmaci preparati industrialmente. Tuttavia, tale autorizzazione non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, conformemente alle istruzioni del fabbricante, da persone o stabilimenti autorizzati, a norma della legislazione nazionale, ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e solo a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori autorizzati.
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