Art. 8
In vigore dal 3 mag 1989
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi
alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Se le modifiche della direttiva 75/318/CEE previste all' non sono state adottate entro la data di cui al paragrafo 1, la presente direttiva entra in vigore alla stessa data delle suddette modifiche.
3. Le domande di autorizzazione di immissione sul mercato per i prodotti di cui alla presente direttiva presentate dopo la data di entrata in vigore devono essere conformi a quanto disposto dalla presente direttiva.
4. La presente direttiva è progressivamente estesa entro il 31 dicembre 1992 ai radiofarmaci esistenti disciplinati dalla presente direttiva.
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