Art. 6
In vigore dal 3 mag 1989
1. Gli Stati membri si assicurano che nell'imballaggio dei radiofarmaci, dei generatori, dei kit o dei radiofarmaci precursori venga allegato un foglietto di istruzioni dettagliate. Il testo del foglietto di istruzioni deve essere redatto in conformità al disposto dell' della direttiva 75/319/CEE e deve contenere tutte le indicazioni ivi prescritte. Il foglietto di istruzione deve inoltre riportare le precauzioni che l'utilizzatore e il paziente devono prendere durante la
preparazione o la somministrazione del prodotto, nonché le particolari precauzioni da prendere per l'eliminazione dell'imballaggio e dell'eventuale contenuto non utilizzato.
2. Fatti salvi l' della direttiva 65/65/CEE e l' della direttiva 75/319/CEE, gli Stati membri autorizzano l'uso di foglietti di istruzioni in più di una delle lingue della Comunità, a condizione che le istruzioni comunicate in tutte le versioni linguistiche coincidano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:343:oj#art-6