Art. 3
In vigore dal 3 mag 1989
Oltre a quanto richiesto all' della direttiva 65/65/CEE, una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato di un generatore deve includere anche le informazioni e i documenti seguenti:
- una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione di quei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del nucleide discendente;
- le caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluito o del sublimato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:343:oj#art-3