Art. 23

In vigore dal 21 mar 1989
1. Gli Stati membri provvedono affinché le carni fresche o i prodotti a base di carne, all'arrivo nel territorio geografico della Comunità, siano immediatamente sottoposti ad un controllo sanitario, effettuato dall'autorità competente, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati. Vengono stabilite, secondo la procedura prevista all'articolo 29, le modalità di applicazione necessarie per assicurare l'esecuzione uniforme dei controlli previsti dal primo comma. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli Stati membri vigilano affinché l'importazione sia vietata quando questo controllo riveli che: - tali carni o prodotti a base di carne non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito conformemente all', paragrafo 1; - tali carni o prodotti a base di carne provengono dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo, in provenienza dal quale sono vietate le importazioni conformemente agli articoli 14 e 28, senza pregiudizio dell'articolo 21 bis, para- grafo 2; - il certificato di polizia sanitaria che accompagna tali carni o prodotti a base di carne non è conforme ai requisiti stabiliti all', paragrafi 1 e 2. 3. Gli Stati membri autorizzano il trasporto di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo, a condizione che: a) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso il quale sono avviati le carni o i prodotti a base di carne dopo essere transitati nel territorio della Comunità si impegni a non respingere o rispedire in alcun caso verso quest'ultima le carni o i prodotti a base di carne di cui autorizza l'importazione o il transito; b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il controllo sanitario all'importazione; c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti, in veicolo o contenitori sigillati dalle autorità competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunità, o di uscita da esso, per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa. 4. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.
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