Art. 2

In vigore dal 21 mar 1989
Ai fini della presente direttiva, le definizioni che figurano negli della direttiva 64/432/CEE, della direttiva 64/433/CEE, della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE (2), e della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/658/CEE (4), sono applicati ove necessario. Tuttavia, le definizioni di carni di pollame che figurano all' della direttiva 71/118/CEE non sono applicabili ai fini della presente direttiva. Inoltre, si intende per: a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità cenrale competente di uno Stato membro o di un paese terzo; b) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali, carni fresche o prodotti a base di carne provenienti da un paese terzo; c) paese terzo: il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE e 77/99/CEE; d) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di animali, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi; e) azienda: il complesso agricolo, industriale o commerciale ufficialmente controllato, situato nel territorio di un paese terzo, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento, da produzione o da macello; f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazione ufficiale, gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell'elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 29, da un periodo ed entro un raggio definiti secondo la stessa procedura. (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28. (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (4) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 15.
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