Art. 24

In vigore dal 21 mar 1989
1. Gli Stati membri vigilano affinché ogni partita di carni fresche o di prodotti a base di carne sia sottoposta ad un controllo sanitario prima dell'ammissione al consumo nel territorio geografico della Comunità, nonché ad un controllo di polizia sanitaria effettuati da un veterinario ufficiale. Gli Stati membri vigilano affinché gli importatori comunichino, con un anticipo di almeno due giorni feriali, al servizio locale incaricato del controllo all'importazione il posto in cui le carni fresche o i prodotti a base di carne saranno presentati al controllo, precisando la quantità, la natura delle carni e dei prodotti a base di carne ed il momento dal quale può essere effettuato il controllo. 2. Il controllo sanitario di cui al paragrafo 1 è effettuato mediante sondaggio nel caso delle importazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 1 e 2 ed agli articolo 21 bis e 21 ter; esso ha in particolare lo scopo di verificare ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3: a) il certificato di sanità, la conformità delle carni fresche o dei prodotti a base di carne alle indicazioni di tale certificato, la bollatura; b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni; c) la presenza di residui delle sostanze di cui all'articolo 20; d) se, per quanto riguarda le carni fresche, la macellazione e il sezionamento e, per quanto riguarda i prodotti a base di carne, la fabbricazione, siano stati effettuati in stabilimenti a tale scopo riconosciuti; e) le condizioni di trasporto. 3. Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono adottate le modalità d'applicazione necessarie ad assicurare un'esecuzione uniforme dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20 e, più particolarmente, i metodi di analisi, la frequenza e le modalità di prelievo dei campioni. 4. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di carni fresche o di prodotti a base di carne qualora dai controlli previsti al paragrafo 1 risulti che: - le carni fresche o i prodotti a base di carne sono impropri al consumo umano; - le condizioni previste dalla presente direttiva e dall'allegato I della direttiva 64/433/CEE o dagli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE non sono soddisfatte; - uno dei certificati di cui all', che accompagnano ogni partita, non è conforme alle condizioni previste dal suddetto articolo. 5. Quando le carni fresche o i prodotti a base di carne non possono essere importati, essi devono essere respinti quando non vi si oppongano motivi di polizia sanitaria o di sanità. Se è impossibile respingerli essi devono essere distrutti nel territorio dello Stato membro dove sono effettuati i controlli. In deroga a questa disposizione e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, lo Stato membro che effettua i controlli di polizia sanitaria e di sanità può autorizzare la loro introduzione, per scopi diversi dal consumo umano, purché non costituiscano un pericolo per l'uomo o gli animali e purché le carni fresche o i prodotti a base di carne provengano da un paese compreso nell'elenco stabilito conformemente all', paragrafo 1 e le cui importazioni non siano vietate a norma dell'articolo 28. Tali carni o prodotti a base di carne non possono abbandonare il territorio di tale Stato membro, che deve controllarne la destinazione. 6. In tutti i casi i certificati devono recare, dopo il controllo di cui al paragrafo 1, un'indicazione da cui risulti chiarmente la destinazione riservata alle carni o ai prodotti a base di carne.
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