Art. 3

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 77/99/CEE è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 21 mar 1989
« 1. Fino all'attuazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di prodotti a base di carne di pollame provenienti dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette esportazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari. »
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