Art. 2
In vigore dal 21 mar 1989
Fino all'adozione dell'armonizzazione delle norme di polizia sanaitaria applicabili alle carni fresche di pollame e alle carni di selvaggina, le importazioni di prodotti a base di carne di pollame e di selvaggina rimangono soggette alle norme nazionali vigenti, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.
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