Art. 2

In vigore dal 21 mar 1989
Fino all'adozione dell'armonizzazione delle norme di polizia sanaitaria applicabili alle carni fresche di pollame e alle carni di selvaggina, le importazioni di prodotti a base di carne di pollame e di selvaggina rimangono soggette alle norme nazionali vigenti, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:227:oj#art-2-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo