Art. 25

In vigore dal 21 mar 1989
Le carni fresche o i prodotti a base di carne di ogni partita, la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base ai controlli di cui all', paragrafo 1, prima di essere inoltrati verso il paese destinatario, devono essere accompagnati da un certificato che corrisponda, nella presentazione e nel contenuto, al modello di cui all'allegato B. Tale certificato deve: a) essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento; b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne verso il paese destinatario; c) essere redatto almeno nella lingua di tale paese; d) accompagnare la partita di carni fresche o di prodotti a base di carne in esemplare originale.
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Art. 25 Direttiva (UE) 1989/227 — Testo vigente | Portale Normativo