Art. 26

In vigore dal 21 mar 1989
Tutte le spese relative all'applicazione degli , in particolare le spese del controllo delle carni fresche o dei prodotti a base di carne, le spese di magazzinaggio ed eventuali spese di distruzione di tali carni o prodotti a base di carne, sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato. » 6) L'attuale capitolo IV diventa capitolo VI. 7) Il testo dell'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) dei posti di controllo per l'importazione di carni fresche o di prodotti a base di carne. » 8) Il testo dell'articolo 28, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Fatti salvi l'articolo 14 e l'articolo 21 bis, paragrafo 2, qualora in un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito conformemente all', paragrafo 1 si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali, che può essere trasmessa dalle carni fresche o dai prodotti a base di carne e compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, lo Stato membro interessato vieta l'importazione di tali carni o prodotti a base di carne in provenienza diretta o indiretta tramite un altro Stato membro, da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo. » 9) Il testo dell'articolo 32 bis è sostituito dal testo seguente: « Articolo 32 bis 1. La presente direttiva si applica alle importazioni da paesi terzi delle carni fresche di cui all', paragrafo 1, terzo trattino o dei prodotti a base di tali carni unicamente a decorrere dall'entrata in vigore della o delle decisioni della Commissione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per apportare le necessarie modifiche all'elenco di cui all'. 2. Le legislazioni nazionali in materia di sanità pubblica continuano ad essere applicabili alle importazioni da paesi terzi delle carni fresche o dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia. » 10) Il testo dell'allegato B è sostituito dal testo che figura in allegato. 11) È aggiunto l'allegato C che figura in allegato.
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Art. 26 Direttiva (UE) 1989/227 — Testo vigente | Portale Normativo