Art. 12

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli additivi alimentari compresi nelle categorie definite all'allegato I possano essere commercializzati solo se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati. 2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione di additivi alimentari, alimenti o ingredienti alimentari per motivi connessi agli additivi alimentari se essi sono conformi alla presente direttiva, alle direttive specifiche esistenti ed alla direttiva globale di cui all'. 3. Il paragrafo 2 non si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza delle corrispondenti disposizioni che fanno parte della direttiva globale di cui all'.
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