Art. 9
In vigore dal 21 dic 1988
Gli non ostano all'adozione di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative più dettagliate o più ampie in materia di pesi e misure o concernenti la presentazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ovvero il trasporto di tali sostanze.
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