Art. 14

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure devono: - consentire, al più tardi dopo due anni dalla notifica (8) della presente direttiva, la commercializzazione e l'uso degli additivi alimentari conformi alla presente direttiva; - vietare, al più tardi dopo tre anni dalla notificata della presente direttiva, la commercializzazione e l'uso degli additivi alimentari non conformi alla presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni comunitarie esistenti né le disposizioni nazionali che, in mancanza della direttiva globale di cui all', disciplinino taluni gruppi di additivi alimentari o determinino gli alimenti nei quali o sui quali possono essere utilizzati gli additivi alimentari conformi alla presente direttiva.
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