Art. 10
In vigore dal 21 dic 1988
Gli Stati membri si astengono dal fissare condizioni più dettagliate di quelle di cui agli circa le modalità di presentazione delle informazioni richieste.
Le informazioni di cui agli sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi ultimi non siano informati in altro modo. La presente disposizione non pregiudica la possibilità di riportare le informazioni di cui sopra in più lingue.
Storico versioni
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