Art. 5
In vigore dal 21 dic 1988
1. Uno Stato membro, per tener conto dell'evoluzione scientifica o tecnica intervenuta dopo l'adozione di un elenco a norma dell', può autorizzare sul suo territorio, a
titolo provvisorio, il commercio e l'impiego di un additivo appartenente ad una delle categorie elencate nell'allegato I e non previsto nel relativo elenco, a condizione che:
a) l'autorizzazione sia limitata ad un periodo di due anni, al massimo;
b) lo Stato membro eserciti un controllo ufficiale sui prodotti alimentari in cui viene utilizzato l'additivo autorizzato;
c) lo Stato membro possa, nell'autorizzazione, imporre un'indicazione particolare per i prodotti alimentari cosi` fabbricati.
2. Lo Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il testo di ogni decisione di autorizzazione a titolo del paragrafo 1, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione in questione è diventata efficace.
3. Prima dello scadere del termine di due anni di cui al paragrafo I,lettera a) lo Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di iscrizione, sull'elenco adottato a norma dell', dell'additivo oggetto dell'autorizzazione nazionale in forza del paragrafo 1 del presente articolo. Esso fornisce allo stesso tempo le giustificazioni per tale iscrizione ed indica gli usi ai quali l'additivo è destinato. Se la Commissione ritiene giustificata la domanda, essa avvia la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato allo scopo di far modificare l'elenco sulle proposte della Commissione entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta.
4. Se entro il termine di due anni di cui al paragrafo I la Commissione non presenta una proposta conformemente al paragrafo 3 o se il Consiglio non delibera entro il termine di diciotto mesi di cui al paragrafo 3, l'autorizzazione nazionale deve essere anullata. Deve essere simultaneamente annullata qualsiasi autorizzazione concessa in un altro Stato membro per lo stesso additivo.
5. Una nuova autorizzazione nazionale per lo stesso additivo può essere concessa soltanto se l'evoluzione scientifica o tecnica intervenuta dopo l'annullamento di cui al paragrafo 4 lo giustifica.
Storico versioni
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