Art. 7

In vigore dal 21 dic 1988
1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori rechino le seguenti informazioni, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: a) - se gli additivi alimentari sono venduti isolatamente o in miscela tra loro, la denominazione di ogni additivo prevista dalle disposizioni comunitarie applicabili e il suo numero CEE ovvero, in mancanza di dette disposizioni, una descrizione dell'additivo che sia sufficientemente precisa da permettere di distinguerlo dagli additivi con cui potrebbe essere confuso, elencati in ordine decrescente dell'aliquota in peso rispetto al totale; - quando sono incorporati agli additivi altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitare l'immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione di uno o più additivi a1imentari, il nome dell'additivo conformemente al primo trattino e l'indicazione di ciascun componente in ordine decrescente di aliquota di peso rispetto al totale; b) - la dichiarazione «ad uso alimentare» ovvero - «per limitato uso alimentare» oppure - un riferimento più specifico alla destinazione ad uso alimentare dell'additivo; c) se del caso, le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione; d) le istruzioni per luso, qualora in mancanza di esse non fosse possibile fare un uso corretto dell'additivo; e) una menzione per identificare la partita o il lotto; f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'imballatore o di un venditore stabiliti nella Comunità; g) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali che si applicano all'alimento. Se la medesima limitazione quantitativa si applica ad un gruppo di componenti utilizzati isolatamente o in combinazione, la percentuale globale può essere indicata con un'unica cifra; h) la quantità netta; i) qualsiasi altra indicazione prescritta dalla direttiva globale di cui all'. 2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettere da d) a g) possono anche figurare solo sui documenti commerciali relativi alla partita da fornire alla consegna o prima di essa, a condizione che la dichiarazione «da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al minuto» si trovi in una posizione ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore del prodotto in questione.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1989/107 — Testo vigente | Portale Normativo