Art. 3

In vigore dal 21 dic 1988
1. Le disposizioni particolari sono adottate, per gli additivi che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I, tramite una direttiva globale comprendente in particolare le direttive specifiche esistenti relative a categorie particolari di additivi. Tale direttiva può essere comunque stabilita in fasi successive. 2. II Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato, adotta: a) l'elenco degli additivi il cui impiego è autorizzato ad esclusione di qualsiasi altro; b) l'elenco dei prodotti alimentari a cui tali additivi possono essere aggiunti, le condizioni di tale aggiunta e, eventualmente, una limitazione quanto alla finalità tecnologica della loro utilizzazione; c) le norme relative agli additivi utilizzati come solventi e come coadiuvanti, compresi, se del caso, i relativi criteri di purezza; 3. Sono adottati secondo la procedura prevista all': a) i criteri di purezza per gli additivi in questione; b) se del caso, i metodi di analisi necessari alla verifica del rispetto dei criteri di purezza di cui al punto a); c) se del caso, la procedura di prelievo dei campioni e i metodi per un'analisi quantitativa e qualitativa degli additivi alimentari nei e sui prodotti alimentari; d) altre norme necessarie a garantire il rispetto dell'.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1989/107 — Testo vigente | Portale Normativo